Articolo 4 – Soci, loro diritti
Il numero dei Soci dell’Associazione (detti anche “gli Zampetti”) è di venti; i Soci (o “Zampetti”) a tutti gli effetti, fondatori e no, sono quelli di cui all’articolo 1 del presente Statuto in base all’ultima delibera. Il numero dei soci non può essere modificato se non col consenso unanime di tutti, da esprimere con votazione segreta ripetuta due volte. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo (facilmente prevedibili le cause alimentari ed etiliche) ed in particolare di decadenza come appresso regolata all’articolo 5, si rendesse vacante un posto di socio, gli Zampetti “superstiti” potranno provvedere alla reintegrazione scegliendo il nominativo tra i Soci Frequentatori (detti anche “i Codini”) di cui al paragrafo che segue, con riguardo preferibilmente ai meriti acquisiti e riconosciuti ed alla anzianità associativa. La cooptazione, a voto palese, sarà valida se avrà riportato il voto favorevole dell’80% degli aventi diritto. La votazione potrà essere ripetuta, uso conclave (vedasi articolo 8), fintantoché non sia raggiunta la maggioranza richiesta ma non oltre le 24 ore successive a quella di inizio della votazione. In difetto della maggioranza prescritta non si darà luogo a cooptazione che non potrà essere riproposta prima del decorso di 60 giorni.
Gli Zampetti hanno i seguenti Diritti:
- Diritto di proposta nelle riunioni conviviali (Assemblea).
- Diritto di voto nelle medesime, sulle proposte avanzate dai soci o sulle questioni riservate dallo statuto al voto dei soci.
- Diritto ad un invito in occasione delle riunioni conviviali aperte, da comunicare tempestivamente al Gran Cerimoniere.
- Diritto a proporre un socio frequentatore nell’arco di tutta la propria appartenenza all’Associazione. Ove la proposta non venisse accolta, non si considererà esaurito il diritto di presentazione.